Famiglia

Se la coppia scoppia....
Lasciamoci…in pace.
Separazione consensuale.
È la procedura attraverso la quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di dividersi legalmente concordando le condizioni che regolano la separazione.
È necessario proporre ricorso in carta semplice alla cancelleria del tribunale del luogo di residenza o domicilio di uno dei due ricorrenti. 
Nel ricorso i coniugi chiedono di comparire davanti al presidente del tribunale per ottenere il decreto di omologazione della separazione. 
Nella domanda devono essere indicati: il tribunale che deve pronunciarsi; le generalità dei coniugi; i motivi in base ai quali si chiede la separazione; se ci sono figli minorenni, le condizioni per l'affidamento e per il mantenimento.
Dopo la presentazione del ricorso i coniugi: devono telefonare o prendere personalmente visione in cancelleria del giorno e dell’ora dell’udienza fissata per la comparizione davanti al Presidente del tribunale; devono presentarsi entrambi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione; successivamente all’udienza possono passare in cancelleria per richiedere copia del decreto di omologa della separazione.
Al momento del deposito della domanda in cancelleria, i coniugi devono presentarsi insieme per permettere al cancelliere di identificarli sulla base dei documenti d’identità e di provvedere all'autenticazione delle firme. 
I coniugi dovranno entrambi presentarsi nel luogo, giorno e ora indicati nel decreto di fissazione dell’udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
Come conseguire la separazione consensuale
Prima di agire consulta gratuitamente i nostri Sportelli del Cittadino Catania e a Caltagirone, nei soli giorni di martedì o giovedì, dalle 9 alle 11, previa compilazione e spedizione di una richiesta di consulenza mediante il seguente form

Lasciamoci ma lasciamo che sia il giudice a decidere i nostri rapporti in futuro.
Separazione giudiziale.
Quando non è possibile giungere ad una separazione consensuale per mancanza di accordo, i coniugi, o anche uno solo dei due, possono chiedere la separazione giudiziale.
La separazione giudiziale si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo di residenza dei coniugi o del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.
Il presidente del tribunale fissa una prima udienza, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e in cui sarà tentata la riconciliazione. Se questa non riesce, il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e può inoltre adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (ad esempio, relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, all’eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri). 
Inoltre, egli nomina un giudice istruttore davanti al quale si svolgerà una vera e propria causa civile, al termine della quale verrà emessa la sentenza di separazione. Questa potrà essere oggetto di riforma da parte della corte d'appello.
A sua volta, la sentenza d'appello potrà essere ricorribile in Cassazione.
E’ possibile chiedere il divorzio dopo tre anni dalla data della prima udienza di separazione, udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
Per ottenere la separazione giudiziale è indispensabile l'assistenza di un legale diverso per ciascun coniuge.
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E’ finita per sempre! 
Divorziamo.
Il divorzio congiunto è la procedura che consente ai coniugi, già separati da tre anni e che siano d’accordo tra loro, di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso.
I tre anni necessari per poter chiedere il divorzio congiunto decorrono dalla data dell'udienza di comparizione davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, udienza nella quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati.
La domanda di divorzio si presenta con ricorso che deve contenere:
Il tribunale che deve pronunciarsi: le generalità dei coniugi; l’oggetto della domanda; l’esposizione degli elementi su cui si fonda la domanda di scioglimento di matrimonio con le relative conclusioni; l’esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Per la delicatezza della procedura e per le importanti conseguenze di tipo patrimoniale e personale, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale 
Prima di agire consulta gratuitamente i nostri Sportelli del Cittadino Catania e a Caltagirone, nei soli giorni di martedì o giovedì, dalle 9 alle 11, previa compilazione e spedizione di una richiesta di consulenza mediante il seguente form

...i figli non devono essere un problema.











Il riconoscimento della paternità o della maternità.
Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può presentare un ricorso affinché il tribunale accerti con una sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto. 
Il figlio può chiedere in qualunque momento della sua vita la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre.
Se il presunto genitore è morto l’azione può essere iniziata nei confronti degli eredi.
Se il figlio muore l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla data della morte. Decorso tale termine l'azione non si può più presentare.
Se il figlio è minorenne l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto. 
Se nessuno dei genitori ha riconosciuto il figlio ancora minorenne l'azione può essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. 
Se il figlio minorenne ha sedici anni occorre il suo consenso per promuovere o proseguire l’azione.
Come conseguire la dichiarazione giudiziale.
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Il mantenimento.
Chi e in quale misura è obbligato.
Entrambi i genitori, anche se non sono uniti in matrimonio, hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione alle loro sostanze.
L’obbligo di mantenimento sussiste anche nei confronti del figlio maggiorenne se ancora non è autosufficiente economicamente.
In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.
Se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso d’inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.
Per la presentazione del ricorso è necessaria l’assistenza di un legale.
Come conseguire l'adempimento dell'obbligo.
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